Il “Rosatellum bis” – o più semplicemente “Rosatellum” – è la legge elettorale che verrà utilizzata alle prossime elezioni politiche, in programma domenica 25 settembre 2022 (clicca qui per leggere il testo completo).
Prende il nome dal suo ideatore, Ettore Rosato, che all’epoca dell’approvazione, nel 2017, era il capogruppo alla Camera del Partito Democratico (ora in Italia Viva). Il Rosatellum ha sostituito l’Italicum alla Camera e il Porcellum al Senato.
È la seconda volta che questa legge elettorale viene applicata, dopo le elezioni politiche del 2018. In seguito al referendum costituzionale del settembre 2020, il numero di parlamentari da eleggere è stato sensibilmente ridotto: i deputati passeranno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200, con conseguente revisione dei collegi elettorali esistenti.
Con la legge costituzionale 1/2021 è stata inoltre introdotta la possibilità di votare per il Senato anche agli elettori di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
Principi generali
Il Rosatellum prevede un sistema misto proporzionale-maggioritario. Circa il 37% dei deputati e dei senatori viene eletto in collegi uninominali, dove ciascuna coalizione presenta un solo candidato e il più votato – anche per un solo voto in più – viene automaticamente eletto; in totale 147 deputati e 74 senatori.
Il restante 63%, 253 deputati e 126 senatori – di cui 8 e 4 nella circoscrizione Estero – sono eletti con un sistema proporzionale di lista, pertanto ogni partito presenterà una lista di candidati – minimo 2 e massimo 4 per ciascun collegio – e si conteranno i voti ricevuti da ogni lista. In questo caso, ogni partito o coalizione eleggerà un numero di parlamentari proporzionale ai voti ottenuti.
Il numero di eletti per ciascun collegio plurinominale varia da collegio a collegio, da un minimo di 3 fino a un massimo di 8 deputati e da un minimo di 2 fino a un massimo di 8 senatori.
Soglie di sbarramento e premio di maggioranza
Per quanto riguarda la quota proporzionale, per entrare in Parlamento i partiti dovranno ottenere almeno il 3% dei voti su base nazionale, sia al Senato che alla Camera, con l’eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche, per le quali la soglia è al 20% nella Regione di riferimento.
È prevista anche una soglia minima del 10% per le coalizioni, all’interno delle quali dovrà essere presente almeno una lista con una percentuale superiore al 3%. I partiti che non raggiungono questa soglia non eleggeranno alcun parlamentare.
Tuttavia, se una lista ha ricevuto almeno l’1% dei voti validi, questi non vengono dispersi, bensì ripartiti tra gli altri partiti che compongono la coalizione e che hanno superato lo sbarramento.
La legge, infine, non prevede alcun premio di maggioranza.
Pluricandidature e rappresentanza di genere
Sono consentite le pluricandidature, cioè sarà possibile presentarsi in diversi collegi, ma solo nella quota proporzionale: ogni candidato potrà presentarsi al massimo in 5 collegi proporzionali differenti. È possibile essere candidati in un unico collegio uninominale e, contemporaneamente, in 5 collegi proporzionali.
Il Rosatellum prevede che ciascuno dei due sessi possa rappresentare al massimo il 60% dei candidati di un listino bloccato e dei capilista nei listini di un singolo partito. Ciò significa, ad esempio, che nei collegi plurinominali con due seggi da assegnare, i candidati del listino dovranno essere un uomo e una donna; con tre seggi, due uomini e una donna o due donne e un uomo; e così via.
Unica scheda e voto disgiunto
Si voterà con una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato; sarà vietato il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Se ciò dovesse accadere, il voto verrebbe annullato.
Sulla scheda l’elettore esprimerà il voto sia per la parte maggioritaria sia per la quota proporzionale. Sotto il nome di ogni candidato nel maggioritario saranno stampati i simboli delle liste a lui collegate nel proporzionale e di fianco a questi i nomi dei candidati – da un minimo di 2 a un massimo di 4 – del corrispondente listino bloccato.
Come si vota
Sarà possibile votare con un segno su una lista (che vale anche per il candidato nell’uninominale corrispondente) o con un segno sul nome di un candidato nell’uninominale.
In questo caso, sono due le possibilità per quanto riguarda la parte proporzionale: se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce a quella lista; se invece il candidato è sostenuto da più liste, il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono, proporzionalmente ai risultati in quel collegio elettorale.
Se l’elettore dovesse barrare con un doppio segno sia il nome del candidato che il simbolo della lista corrispondente, il voto rimarrebbe valido.
Voto all’estero
La modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è rimasta invariata ma sono state apportate le seguenti modifiche alla legge Tremaglia, al fine di omogeneizzare il sistema:
- gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);
- gli elettori residenti all’estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
- possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle forze armate in un Paese della circoscrizione Estero;
- sono anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all’estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure per recarsi al relativo seggio in Italia.
Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l’elezione degli altri parlamentari nazionali.