Per alcol test si intende l’esame realizzato tramite prelievo o con etilometro per accertare il valore di alcol presente nel sangue, così da verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge (Art. 186 Codice della Strada).
La normativa in materia di guida in stato di ebbrezza prevede delle gravi sanzioni sia penali che amministrative per chi non rispetta le regole. Le ammende vengono, peraltro, aggravate per chi commette il reato in orario notturno (dopo le 22.00 di sera e prima delle 7.00 della mattina) e anche per chi causa un incidente stradale inteso come ”qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cfr. Cassazione penale, 26 novembre 2015, n. 49352).
Le autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) devono effettuare due verifiche sul conducente ad intervallo almeno di cinque minuti l’una dall’altra e considerare rilevante il risultato riportante il valore inferiore. Gli agenti, prima di procedere all’alcol test, a pena di nullità dello stesso accertamento, devono avvisare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Essi, tuttavia, non hanno l’obbligo di attendere l’arrivo dell’avvocato anche quando lo stesso dichiari di voler partecipare alle operazioni (Cfr. Cassazione penale, 12 novembre 2014, n. 50053).
Un conducente può anche rifiutare di sottoporsi all’alcol test, tuttavia, il settimo comma dell’articolo 186 del Codice della Strada, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce tale comportamento con le medesime sanzioni comminate a chi risulta positivo all’accertamento con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno, sospensione della patente di guida da uno a due anni e confisca del veicolo).
Viene considerato un rifiuto di sottoporsi all’etilometro anche il comportamento di chi, dopo essersi sottoposto alla prima prova, rifiuti di eseguire la seconda, poiché in questo caso, non permette alle Autorità di concludere gli accertamenti (Cfr. Cassazione penale, 8 marzo 2016, n. 15967 e Cassazione penale, 3 aprile 2013, n. 45919).
Alcol test: come comportarsi in caso di controllo
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Gepostet von Estensione am Samstag, 16. März 2019